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Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca

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E' stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica".

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. 

Descrizione

In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, vale a dire: per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del COMUNE DI RESIDENZA.

Come fare

IMPORTANTE: la dichiarazione di consenso deve essere consegnata anche alla Asl di appartenenza a cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della Salute (a partire dal 1 Febbraio 2020).

La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione.

La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT.

Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

Cosa serve

IL FIDUCIARIO

A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.

Il fiduciario é indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e anche un’ eventuale figura di sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa).

Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.

Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).

Cosa si ottiene

Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Rivolgersi all'ufficio di competenza

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

I Centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione dei corpi dei defunti

I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole.

E' prevista l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento.

L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente.

Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

I centri di riferimento sono tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi.

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Ultima modifica: lunedì, 13 novembre 2023

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